Art.1
È costituita un’associazione denominata: ASBIN ASSOCIAZIONE PER LA SPINA BIFIDA E L’IDROCEFALO NIGUARDA. L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Art.2
I suoi associati sono tenuti all’accettazione del presente statuto.
Art.3
L’associazione ha sede in 20162 Milano,piazza dell’Ospedale Maggiore n°3, presso la divisione UNITA’ SPINALE dell’ospedale NIGUARDA “CA’GRANDA”. Sarà facoltà del Comitato Direttivo istituire uffici in altre città italiane ed estere.funzionare da centro di riferimento e propulsione
Art.4
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art.5
L’associazione ha scopo:
1) funzionare da centro di riferimento e di propulsione innovativa per quanti si occupano o sono interessati ai problemi del progresso medico-sociale delle affezioni congenite del midollo spinale e delle loro sequele;
2) favorire la crescita e l’ammodernamento strutturale del CENTRO SPINA BIFIDA dell’ospedale Niguarda;
3) svolgere e promuovere ricerca ed informazione sulla prevenzione, diffusione, diagnosi e terapia di questo specifico gruppo di malformazioni e loro conseguenze. Promuovere dibattiti, convegni, attività culturali e stimolare la conoscenza dei problemi medici e sociali legati a queste patologie, presso l’opinione pubblica ed enti pubblici e privati.
Per il conseguimento degli scopi sopra indicati, l’associazione potrà intraprendere e promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta neccesaria, utile ed opportuna come, in via puramente esemplificativa, indire e tenere riunioni di gruppo periodiche, effettuare studi, ricerche e proiezioni, favorire e promuovere stages didattici per personale infermieristico e medico, procedere alla stampa di pubblicazioni, dar vita a progetti a denominazione specifica nel campo istituzionale, sociale ed accademico.
Art.6
Possono iscriversi all’associazione tutti coloro che siano interessati all’attività di studio e progresso scientifico ed economico-sociale delle affezioni congenite del midollo spinale e loro sequele.
I nuovi associati, all’atto della loro domanda di ammissione, dovranno versare la quota d’isiscrizione che sarà annualmente prefissata dal Consiglio Direttivo con delibera da adottarsi entro il giorno 31 dicembre di ogni anno.
Art.7
Chiunque desideri far parte dell’associazione dovrà indirizzare apposita domanda al Consiglio Direttivo – secondo uno schema dallo stesso approvato – che delibererà sull’ammissione del nuovo associato, dopo aver accertato sul possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 6.
Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è stata accolta.
L’appartenenza all’associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Art.8
La qualità di associato si perde:
a) per gli associati che abbiano assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un periodo di tempo determinato, alla scadenza di detto periodo;
b) per gli altri associati, medianti dimissioni presentate per iscritto entro tre mesi dalla scadenza del’’esercizio in corso;
c) gli associati che non hanno provveduto al pagamento della quota annuale associativa perdono di diritto la loro qualità di associati qualora non provvedano al versamento di detta quota entro 90 giorni dalla data di comunicazione della delibera prevista dal superiore articolo 6, 2° capoverso.
L’associato che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell’associazione non conserva alcun diritto.
Art.9
L’associazione attinge i mezzi necessari per il conseguimento dei propri scopi attraverso le quote associative ed i contributi volontari (lasciti, donazioni, liberalità) sia degli associati che di terzi. Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene.
Art.10
L’assemblea è costituita da tutti gli associati e ciascuno di essi avrà diritto ad un voto.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso comunicato a ciascun associato almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.
Detti avvisi saranno comunicati a tutti gli associati a mezzo posta prioritaria, fax ed email.
Art.11
Salvo da quanto disposto dall’ultimo capoverso del presente articolo, in prima convocazione, le delibere assembleari sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Presidente
Marco Zuccollo
Vice Presidente
Maria Pia Pisoni
Responsabile scientifico Centro Spina Bifida Ospedale Niguarda
Tiziana Redaelli
Membri del Comitato Direttivo
- Laura Cassani (segretario)
- Luca Nicodemi
- Luciano Bona
- Silvia Maggi
- Domenico Zurlo
- Camilla Bulfoni
Art.12
Possono intervenire all’assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato potrà intervenire all’assemblea, oltre che personalmente, anche mediante delega conferita ad un altro associato ma con esclusione di quelli che ricoprano incarichi direttivi o di controllo. Ciascun Associato non potrà essere portatore di un numero di deleghe superiore a cinque.
Art.13
L’assemblea ordinaria annuale degli associati dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro al fine del mese di marzo di ogni anno con le modalità indicate dal precedente articolo 10 e sarà valida con le maggioranze previste dall’articolo 11, ed avrà per progetto:
– l’esame dei programmi e dell’andamento dell’associazione, del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del bilancio di gestione, di ogni altro argomento di carattere fondamentale riguardante gli scopi dell’associazione;
– la nomina del Consiglio Direttivo designando tra gli stessi il Presidente dell’associazione ed un vicepresidente ai quali spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in via tra essi disgiunta;
– la nomina del revisore unico di cui al successivo articolo 19.
Art.14
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo stesso riterrà opportuno per la trattazione degli argomenti indicati nell’avviso di convocazione ed altresì su richiesta di un numero di associati che rappresentino almeno il venti per cento del loro totale.
Anche per le assemblee straordinarie valgono le norme previste dagli articoli 10 e 1 1 sia per quanto riguarda le modalità di convocazione che per la validità della costituzione e di deliberazione.
Art.15
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato – secondo delibera l’assemblea – da nove ad undici componenti di cui uno di diritto in persona del Presidente del Comitato Scientifico, che dureranno in carica due anni e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione necessari per la gestione dell’associazione. Gli affari di straordinaria amministrazione sono di esclusiva competenza dell’assemblea.
Art.16
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’associazione con avviso da comunicarsi ai suoi componenti – con le modalità previste nell’articolo 10, 3° periodo, almeno otto giorni prima di quello prefissato per la riunione, ovvero con sms.
In ogni caso il Presidente convocherà il Consiglio Direttivo:
1) entro la fine del mese di febbraio di ogni anno per l’esame del bilancio e la stesura della relazione da sottoporre all’assemblea ordinaria da convocare entro la fine del successivo mese di marzo;
2) entro la fine del mese di dicembre di ogni anno per la determinazione della quota d’iscrizione all’associazione per quello successivo.
Art.17
Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere dovranno essere adottate con voto favorevole della maggioranza degli interventi.
In caso di parità il voto del Presidente avrà valore prevalente.
Art.18
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale che può essere scelto sia tra i membri del Consiglio Direttivo che tra gli associati. Il Segretario Generale ha la funzione di delegato del Consiglio Direttivo ed è investito quindi dei poteri esecutivi per le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo stesso con specifica facoltà di compiere operazioni bancarie.
Il Segretario Generale dura in carica due esercizi e può essere rieletto.
Art.19
La gestione dell’associazione è controllata da un Revisore unico scelto anche all’esterno.
Il Revisore dura in carica due esercizi e può essere riconfermato.
Art.20
Le prestazioni rese dagli associati nonché da coloro che ricoprono cariche elettive sono del tutto gratuite.
Art.21
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art.22
In caso di scioglimento dell’associazione, da deliberarsi esclusivamente nell’Assemblea, il patrimonio dell’associazione stessa sarà devoluto a favore di un’associazione di volontariato che si occupi prevalentemente di assistenza a bambini affetti da Spina Bifida.
Art.23
Per l’attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione, previsti dal superiore articolo 5, è istituito un Comitato Scientifico di cui faranno parte, a loro richiesta, tutti i medici ed esperti nelle materie d’interesse associati ad ASBIN ma anche esterni all’associazione, che nominerà il proprio Presidente.
Art.24
Allo scopo di supportare l’attività dell’associazione sarà facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un COMITATO D’ONORE formato da cinque componenti di cui uno Presidente da individuarsi tra personalità del mondo scientifico e della comunicazione.
Art.25
Per ogni eventuale norma non stabilita espressamente dai presenti patti valgono le disposizioni del codice civile in materia.